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Ordinanza — n. 11709/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11709/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAVIGNA FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 30/07/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; - RG 43672/2023 Rilevato che l'imputato Sparavigna Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata assoluzione - è del tutto generico, per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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occultamento di beni bancarotta fraudolenta insufficienza della massa attiva cattiva gestione restituzione dei sussidi statali danno patrimoniale procurato con astuzia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAVIGNA FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 30/07/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; - RG 43672/2023 Rilevato che l'imputato Sparavigna Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata assoluzione - è del tutto generico, per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'errata applicazione della legge sostanziale in tema di bancarotta patrimoniale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in effetti, il ricorso è denso di osservazioni teoriche che, da una parte, pretenderebbero una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e, dall'altra, agitando vagamente il tema del coefficiente soggettivo del reato, non affrontano due snodi cruciali del giudizio di penale responsabilità: il primo secondo cui la merce ritrovata presso l'abitazione della madre del prevenuto non poteva essere ricondotta all'attività svolta dalla fallita, il secondo che fonda sulle dichiarazioni di Vincenzo Pepe circa la cessione di beni situati presso la fallita;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbra