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Ordinanza — n. 11708/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for recidiva omission as inadmissible in criminal appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghouila Karim inadmissible due to a procedural violation regarding the omission of recidiva. Karim argued that the Court of Appeal failed to exclude recidiva, claiming the lower court incorrectly relied solely on the gravity of the facts rather than applying Article 133 of the Criminal Code. The court rejected this, stating that the omission of recidiva is not a valid ground for appeal in this context and that the lower court correctly applied established principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The omission of recidiva in the judgment of the court of first instance is not a ground for appeal to the Court of Cassation, as the appellate court is bound to examine the relationship between the current offense and prior convictions based on specific criteria rather than merely the gravity of the facts.

Parole chiave

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criminal appeal recidiva omission inadmissible appeal Article 133 Criminal Code procedural violation recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 c.p.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUILA KARIM ( CUI 02XXLEA ) nato a RIMINI il 07/03/1987 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43662/2023 Rilevato che l'imputato Ghouila Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il reato di lesione personale (aggravato dalle più persone riunite e dall'utilizzo di oggetto atto a offendere), concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e rideterminando la pena in mesi sei di reclusione; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lameni:a violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Rilevato che la circostanza, agitata nel ricorso, che la motivazione della Corte di appello sia identica ad altra, contenuta in altra pronunzia relativa a diverso soggetto, non ha alcun rilievo in quanto l'utilizzo di determinate formule giustificative, che rispecchiano il vaglio imposto al Giudice di merito dall'elaborazione di questa Corte, non significa che valutazione non sia stata svolta in maniera personalizzata; Rilevato che, al di là di questa censura, il ricorrente non evidenzia vizi della decisione, deducibili in questa sede, che possano mettere in dubbio la correttezza dello scrutinio svolto dalla Corte di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio