Italian Court dismisses appeal for fraud bankruptcy conviction due to inadmissible added appeal grounds and unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for formal concurrence between fraud and improper bankruptcy, but the court found the factual conduct distinct and the added appeal grounds untimely. Consequently, the court ruled that since the second-instance judge failed to address the inadmissibility of the added grounds, the Supreme Court must do so sua sponte, rejecting the substantive arguments as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 219 comma 2 n.1 legge fall.: The Court must declare an appeal inadmissible if the second-instance judge fails to raise non-sanatable grounds of inadmissibility, such as untimely added appeal reasons, and must independently assess the substantive merit of unfounded legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI RUGGERO nato a COLMURANO il 15/06/1945 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43659/2023 Rilevato che l'imputato Ruggeri Ruggero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) e capo d); letta la memoria dell'Avv. Maria Ghio, per il ricorrente, tempestivamente depositata il 12 gennaio 2024, con cui si chiede la trattazione in pubblica udienza a c:agione dell'ammissibilità del ricorso, ma che non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea sussistenza del concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria - è apodittico in quanto la tesi è smentita dagli atti processuali e dall'esame della sentenza impugnata, laddove emerge che le condotte che costituiscono il substrato fattuale dei due addebiti sono diverse, né il ricorrente chiarisce perché esse coinciderebbero; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.1 legge fallimentare - è inammissibile per due ragioni.
• La prima è che tale motivo non era contenuto nell'appello principale, ma solo nei motivi aggiunti di appello, il che rendeva la censura inammissibile in quanto i motivi aggiunti non possono riferirsi a punti della decisione non attinti dai motivi principali (tra le altre, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, TOBI PETER, Rv. 280294), Da ciò consegue che, non essendovi motivo di appello ammissibile, la dcglianza oggi non può essere proposta con ricorso per cassazione perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione;
Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). • La seconda è che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'aumento per la recidiva - è meramente avversativo di una motivazione della Corte di appello che non è manifestamente illogica, laddove ha fondato il riconoscimento della circostanza aggravante sull'omogeneità dei reati, giacché l'imputato, benché in tempi risalenti, era stato condannato altre due volte per bancarotta fraudolenta;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (i precedenti penali). Tale interp-etazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così