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Ordinanza — n. 11703/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specific argumentation and factual distinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the crime of attempted theft under specific articles of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal criticism. Consequently, the decision stands as the lower court correctly found that the victim's pursuit of the stolen goods negated the attempt status.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate stage, lacking the specific argumentative function required to challenge the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments attempted theft lack of specificity court costs and fine imputazione di furto scippo sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE STABIA il 28/03/1962 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43501/2023 Rilevato che l'imputato Esposito Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia di condanna per il reato furto; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della fattispecie di furto tentato ex art. 56 e 624 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che i corretti argomenti giuridici adoperati dalla Corte di merito sono perfettamente confacenti al caso di specie, laddove l'osservazione da parte della commessa non ha impedito l'impossessamento del maltolto, che l'imputato ha ottenuto, e considerato che è stato necessario un inseguimento da parte della persona offesa per recuperare la refurtiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.