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Sentenza — n. 11702/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della Stazione Carabinieri di Roma - Prima Porta il 10 gennaio 2024. Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione lo estingue. Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della Stazione Carabinieri di Roma - Prima Porta il 10 gennaio 2024. Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione lo estingue. Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo ritiro delle conclusioni civili stralcio del procedimento ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCOCCIA GINO nato a ALATRI il 12/09/1991 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43485/2023 Rilevato che l'imputato Marcoccia Gino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Premesso che l'imputato aveva proposto ricorso con cui deduceva:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.

2) vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; Rilevato che, con motivi aggiunti, il ricorrente ha invocato sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, producendo verbale di remiss one di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, verbale redatto dinanzi a personale della Stazione Carabinieri di Roma - Prima Porta il 10 gennaio 2024. Rilevato che il reato è oggi procedibile a querela di parte e che, pertanto, la remissione lo estingue. Rilevato che, in difetto di diverso accordo, le spese vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.