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Sentenza — n. 11701/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls bankruptcy fraud conviction due to expiration of limitation period after suspensions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's partial acquittal and sentence reduction without remanding the case. The appellant argued that statements by a co-defendant and the distinction between fraud types were legally questionable. The court ruled that the maximum limitation period had expired by November 2020, noting that only specific defense-related suspensions were validly applied.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: The criminal offense of bankruptcy fraud is extinguished by the expiration of the limitation period when calculated with only those suspensions legally attributable to the defense's impediment or category refusal, excluding procedural delays unrelated to these statutory grounds.

Parole chiave

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bankruptcy fraud limitation period criminal extinction prescription suspension Supreme Court annulment bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIGONI BRUNO nato a TRIESTE il 23/08/1959 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43479/2023 Rilevato che l'imputato Rigoni Bruno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 25 giugno 2019, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste di condanna per il reato di bancarotta per distrazione e documentale, assolvendo l'imputato con riferimento alla distrazione dei canoni di locazione e della somma di euro 8.700,00 e riducendo la pena ad anni tre di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura corrispondente;

Rilevato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato dal momento che pone una questione in diritto circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del curatore in ordine alle informazioni, di matrice eteroaccusatoria, raccolte da Ermacora un coirnputato. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'errata sussistenza del fatto di cui al reato di bancarotta fraudolenta documentale - è anch'esso non manifestamente infondato laddove pone la questione della distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice;

Rilevato che tanto impone di prendere atto che, il 29 novembre 2020, è decorso il termine massimo di prescrizione sia della bancarotta fraudolenta documentale che di quella patrimoniale, tenuto conto delle sospensioni della prescrizione legata ai rinvii del 17 aprile 2012 al 9 ottobre 2012 per (per impedimento difensore - giorni 60) e dal 9 aprile 2013 al 26 settembre 2013 (per adesione del difesa all'astensione di categoria - giorni 170); non si è tenuto, invece, conto del rinvio disposto all'udienza del 6 dicembre 2012, per l'incompletezza del relativo verbale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinl:i per prescrizione. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024