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Ordinanza — n. 11700/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11700/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLI MICHELE nato a FERRARA il 23/10/1967 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43409/2023 Rilevato che l'imputato Travagli Michele ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 16 ottobre 2023 che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 24 aprile 2023 di condanna per il reato di furto in abitazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali quanto al mancato avviso all'imputato, da parte del Giudice di primo grado, circa la facoltà di richiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge n. 689/81 - è manifestamente infondato perché 1) non avversa il provvedimento impugnato, che ha sancito l'inammissibilità dell'appello per aspecificità;

Regesto Legislator

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art. 53 legge n. 689/81; Ordinanza — n. 11700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: contiene una doglianza inedita, giacché non contenuta nei motivi di appello e, quand'anche si trattasse di nullità a regime intermedio, la mancata deduzione con l'atto di appello l'avrebbe sanata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena complementare modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzioni penali supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 53 legge n. 689/81
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLI MICHELE nato a FERRARA il 23/10/1967 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43409/2023 Rilevato che l'imputato Travagli Michele ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 16 ottobre 2023 che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 24 aprile 2023 di condanna per il reato di furto in abitazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali quanto al mancato avviso all'imputato, da parte del Giudice di primo grado, circa la facoltà di richiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge n. 689/81 - è manifestamente infondato perché 1) non avversa il provvedimento impugnato, che ha sancito l'inammissibilità dell'appello per aspecificità;

2) contiene una doglianza inedita, giacché non contenuta nei motivi di appello e, quand'anche si trattasse di nullità a regime intermedio, la mancata deduzione con l'atto di appello l'avrebbe sanata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.