Ordinanza — n. 11699/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI STEFANO VITTORIO nato a CATANIA il 17/07/1978 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43401/2023 Rilevato che l'imputato Meli Stefano Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) di furto monoaggravato con recidiva reiterata specifica e i nfraqu inq uen na le;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod.pen; Ordinanza — n. 11699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen. rispetto al capo di imputazione sub 3) - è del tutto aspecifico, in quanto il ricorrente non individua neanche correttamente la circostanza aggravante cui si oppone e, comunque, fonda su una propria ricostruzione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI STEFANO VITTORIO nato a CATANIA il 17/07/1978 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43401/2023 Rilevato che l'imputato Meli Stefano Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) di furto monoaggravato con recidiva reiterata specifica e i nfraqu inq uen na le;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei reati ascritti nella fattispecie meno grave di furto d'uso all'art. 626 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (la Corte di appello ha correttamente escluso il furto d'uso, sulla scorta del fatto che il bene trafugato non è stato spontaneamente restituito all'avente dirido, ma è stato solo abbandonato, osservazioni cui nulla oppone il ricorso);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen. rispetto al capo di imputazione sub 3) - è del tutto aspecifico, in quanto il ricorrente non individua neanche correttamente la circostanza aggravante cui si oppone e, comunque, fonda su una propria ricostruzione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2