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Ordinanza — n. 11696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific reasoning regarding the legal qualification of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Anca Giovanni Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the crime under Article 485 of the Penal Code, but the Court found his complaint aspecific because he did not explicitly link his criticism to the specific legal reasoning of the contested decision. The Court emphasized that appeals must demonstrate a necessary correlation with the reasons underlying the challenged judgment, noting that the defendant's conduct constituted instigation under Article 494 rather than false signature.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack the necessary correlation with the reasons underlying the contested decision, as the appellant must explicitly demonstrate how the challenged judgment violates the law based on specific grounds rather than general criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reasoning correlation with contested decision instigation crime false signature crime court costs and fine Article 581 procedural code sostituzione nell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
oggi depenalizzata - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 485 cod. pen.
Art. 494 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 485 cod.pen
art. 581 cod. proc. pen
oggi depenalizzata - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
art. 494 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANCA GIOVANNI MARIO nato a CALTANISSETTA il 08/09/1969 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40921/2023 Rilevato che l'imputato D'Anca Giovanni Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta di condanna per il reato di sostituzione di persona; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 485 cod.pen. oggi depenalizzata - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione isiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La condotta per cui l'imputato è stato tratto a giudizio e condannato, infatti, non è quella della falsa sottoscrizione del contratto, ma quella della istigazione, rispetto ad un terzo rimasto ignoto, che si è presentato quale suo garante fingendosi Altovino, il che costituisce la condotta tipica del reato di cui all'art. 494 cod. pen., a prescindere dalla condotta successiva, costituita dalla sottoscrizione, da parte dell'ignoto, della scrittura e dal valore di quest'ultima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbrai