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Ordinanza — n. 11695/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of translation and procedural errors in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Perdonò Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance sentence reducing his term for aggravated injuries, citing lack of translation and procedural violations. The court rejected these claims, noting the appeal concerned unrelated proceedings and that the second-instance trial proceeded without the defendant's participation under a written procedure.

Regesto Legislator

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Art. 293, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals must address specific issues within the current proceedings; claims regarding translation or participation in unrelated prior hearings are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of translation defense written procedure criminal second instance participation procedural error dismissal motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 293, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 01/02/1988 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40912/2023 Rilevato che l'imputato Perdonò Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni personali pluriaggravate, cori recidiva reiterata ed infraquinquennale, riducendo la pena ad anni due e mesi sei di reclusione;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata partecipazione dello stesso all'udienza in cui è stata emessa la sentenza contestata - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, che evidenziano come la Corte di appello non abbia errato nel celebrare l'udienza del 10 luglio 2023 in assenza dell'imputato; a questo proposito va osservato che: l'avviso ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen. inserito nel ricorso attiene al procedimento n. 3507/20 RGNR e 7567/21 RG. appello, mentre i numeri che contrassegnano il presente procedimento sono: 10510/21 RGNR e 2363/22 RG APP;

Ugualmente è a dirsi per la richiesta di traduzione del detenuto avanzata via PEC dall'Avv. Ferragonio, che concerne, quindi, altro procedimento, peraltro fissato per il 15 settembre 2022; Il presente processo, in fase di appello, si è svolto con rito cartolare non partecipato. Ne consegue che non risulta violato alcun obbligo di traduzione da parte della Corte di appello. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. p. 6). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui l ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata — - è manifestamente infondato in quanto la recidiva è stata correttamente riconosciuta facendo riferimento all'eloquenza dei precedenti rispetto all'inclinazione dell'imputato a delinquere e del nuovo reato quale sintomo di una rinnovata pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec