Italian Court dismisses generic criminal appeal for lack of specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Muro Ciro and Ruocco Pasquale inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants challenged a lower court's reclassification of counterfeit coin offenses but failed to cite specific articles or detailed arguments required by law. Consequently, the court ruled that the appeals did not meet the procedural standards necessary for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact legal provisions violated and the specific facts relied upon; generic denials of liability without identifying the grounds for the challenge are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURO CIRO nato a NAPOLI il 19/05/1987 RUOCCO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/04/1991 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40874/2023 Rilevato che gli imputati Muro Ciro e Ruocco Pasquale ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riformato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli derubricando i fatti già contestati ex art. 453 cod. pen., nel reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto alla ritenuta violazione dell'art. 455 cod.pen. — - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad una generica negatoria della responsabilità, ma non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dic:hiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.