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Ordinanza — n. 11687/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints violating preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than legal errors. The appellant alleged contradictions in the lower court's reasoning regarding evidence evaluation for crimes under Articles 393 and 610 of the Penal Code. The court rejected these claims based on the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or test the logical consistency of the trial court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine mere factual complaints or test the logical consistency of the lower court's motivation, as it is precluded from re-evaluating the evidence or substituting its own assessment for that of the court of first instance.

Parole chiave

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preclusion of facts mere factual complaints logical consistency of motivation Court of Cassation limits appeal inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 660 cod. pen
(in esso assorbito il reato di cui all'art. 660 cod. pen., come da sentenza di primo grado);

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCI ANTONIO nato a TERAMO il 25/02/1969 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40847/2023 Rilevato che l'imputato Cioci Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 393 e 610 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui all'art. 660 cod. pen., come da sentenza di primo grado);

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un'erronea e valutazione delle prove - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. )