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Ordinanza — n. 11685/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal standing regarding discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sejdic Medina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment confirming a conviction for aggravated theft, arguing a defect in the balancing of interests under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that such discretionary evaluations belong to the trial court and are not subject to review unless they constitute arbitrary reasoning or illogical argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Appeals against discretionary sentencing balances are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review Article 69 Penal Code balancing of interests Cassation jurisdiction limits pena sproporzionata controllo della commisurazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC MEDINA (CUI: 04C07QK) nato a ROMA il 07/08/1996 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 40714/2023 Rilevato che l'imputata Sejdic Medina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto aggravato; Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputata, con cui si chiede pronunzia di non doversi procedere per difetto di querela, mozione inammissibile in quanto non contenuta nei motivi di ricorso;

Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate dal giudice del merito sono ben oltre lo standard probatorio suddetto (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e sono, pertanto, incensurabili;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.