Italian Court dismisses appeals against reduced sentence and accessory penalties for theft with cunning and multiple victims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Deborah Iussi and Emilio Comelli inadmissible. The appellants argued against the application of aggravating circumstances for cunning and multiple victims, claiming factual errors in the lower court's assessment. The court rejected these claims, affirming that the 'hug' technique constituted cunning and that the perception of three victims was legally sufficient regardless of specific identification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 4 and n. 5 cod. pen.; The aggravating circumstances of cunning and multiple victims are established based on the specific conduct and the perception of the victims, without requiring the precise identification of all participants involved in the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IUSSI DEBORAH nato a LUCCA il 29/11/1982 COMELLI EMILIO ( CUI 008THYU ) nato a MASSA il 13/01/1961 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40704/2023 Rilevato che gli imputati Deborah lussi e Emilio Comelli ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha ridotto la pena inflitta a Emilio Comelli ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 980 di multa e revocato le pene accessorie, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Deborah lussi ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.4 e 5, 624 bis, 625 n. 4 e 5 cod. pen.;
Rilevato che la doglianza comune ai ricorsi di Deborah lussi e di Emilio Comelli - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.- è manifestamente infondata perché correttamente è stata ritenuta l'aggravante della destrezza in relazione alla cosiddetta tecnica dell'abbraccio; tale tecnica, infatti, può essere identificata in una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952, proprio in relazione a tale tecnica predatoria);
Rilevato che la censura di cui al ricorso di Emilio Comelli - con c:ui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, presupponendo una diversa ricostruzione quanto al ruolo dei partecipanti al fatto rispetto a quanto si legge nella sentenza impugnata, laddove si è valorizzata la percezione, da parte delle persone offese, della riferibilità del reato a tre persone, a prescindere dal dato — irrilevante ai fini dell'integrazione dell'aggravante — che tali soggetti non siano stati individuati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio