Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft due to victim's age, citing established case law on 'in re ipsa' aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Lo Iacono's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued that the court failed to properly justify the aggravating circumstance of the victim's advanced age, but the higher court found this argument manifestly unfounded. The court ruled that the victim's age inherently facilitated the crime, making the aggravating circumstance established 'in re ipsa' without requiring further specific motivation beyond the objective age finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; In theft cases involving interaction between perpetrator and victim, the facilitation of the crime due to the victim's advanced age is 'in re ipsa', requiring no additional specific motivation beyond the objective verification of age.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO LUCA nato a IMPERIA il 12/07/1978 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; I. RG 40687/2023 Rilevato che l'imputato Luca Lo Iacono ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di Appello ha correttamente spiegato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) che l'azione era stata più insidiosa in ragione dell'età della vittima, che aveva determinato una minore capacità di resistenza alla spinta proveniente dall'imputato; tale giustificazione è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «Nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa» (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275305 - 01, DE PAOLA);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arrim nde. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024