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Ordinanza — n. 11678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as only law violations are admissible for peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cobaj Sadete inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for violations of procedural articles regarding witness examination and apparent lack of reasoning, but the court found the first ground infounded due to established jurisprudence on the exceptional nature of renewed investigation. The second ground was rejected because appeals against peace court judgments for these specific crimes permit only claims of legal violation, not apparent lack of reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the strict admissibility requirements for this level of review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes under their jurisdiction are admissible only for legal violations, excluding claims of apparent lack of reasoning.

Parole chiave

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appeal inadmissibility peace court judgment apparent lack of reasoning legal violation only procedural code articles attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 507 and 603 cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso • con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125 comma 3 cod.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso • con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBAJ SADETE nato il 17/02/1966 avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40663/2023 Rilevato che l'imputata Cobaj Sadete ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Novara di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato perché il Tribunale ha diffusamente motivato, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, sulla superfluità dell'escussione dei due Carabinieri indicati dall'appellante e sulle ragioni del diniego e la risposta si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità sulla natura eccezionale della rinnovazione istruttoria (tra le altre, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Rilevato che il secondo motivo di ricorso • con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. ed alla credibilità della persona offesa - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdol:ti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non si verte, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in un'ipotesi di motivazione apparente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024