Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Domenico and Luigi Rizzotti inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance judgment that acquitted them partially on the grounds that the criminal facts did not exist or were limited in scope. The court rejected the appeal because the sole ground of objection was too generic and failed to specify the legal elements required for review under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific legal elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZOTTI DOMENICO nato a MESSINA il 05/08/1956 RIZZOTTI LUIGI nato a CAGLIARI il 20/02/1965 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40648/2023 Rilevato che gli imputati Domenico Rizzotti e Luigi Rizzotti ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina (che aveva assolto gli imputati ex art. 131-bis cod. pen.) ed ha assolto Luigi Rizzotti dal reato di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha assolto entrambi gli imputati dal reato di lesioni personali limitatamente alle lesioni nei confronti di Palmina Giallombardo, mentre ha confermato la decisione di prime cure quanto al reato di lesioni personali nei confronti di Ivan Fallica;
Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 52 cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Precisato che della memoria depositata, in proprio, dall'imputato Domenico Rizzotti non può tenersi conto, dal momento che 1) ogni atto destinato a questa Corte non può essere sottoscritto personalmente dalla parte, ma un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione (cfr. art. 613, comma 1, cod. proc. Pen.);
2) essa è intempestiva, in quanto depositata senza il rispetto del termine di c:ui all'art. 611 codice di rito. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 20