Ordinanza — n. 11673/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA CALOGERO nato a RIESI il 26/12/1956 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40467/2023 Rilevato che l'imputato Calogero Piazza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 624, 625 n.2 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta in mesi due di reclusione ed euro 36,00 di multa per i reati di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA CALOGERO nato a RIESI il 26/12/1956 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40467/2023 Rilevato che l'imputato Calogero Piazza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 624, 625 n.2 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta in mesi due di reclusione ed euro 36,00 di multa per i reati di cui all'art. 624, 625 n. 2 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), che hanno condotto ad individuare una pena minima in aumento sui reati già giudicati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.