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Ordinanza — n. 11672/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against order denying joinder of criminal proceedings as non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because it was formally directed against a final judgment but substantively challenged an order denying the joinder of criminal proceedings. The appellant argued that the lower court failed to consider relevant elements for joinder, yet the Court ruled that such orders are merely administrative and discretionary, lacking the legal effect required for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Orders denying the joinder of criminal proceedings are administrative and discretionary acts that do not affect the substantive rights of the parties and are therefore not subject to cassation review.

Parole chiave

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criminal procedure joinder non-appealable administrative order discretionary judicial act cassation inadmissibility procedural economy principle concorso reale reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013
Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008
259050; Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKONI JULI (CUI 04KI2W1) nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40405/2023 1. Il ricorso oggi al vaglio del Collegio viene proposto contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 aprile 2023, che ha confermato la condanna, pronunziata dal Tribunale di Firenze, di Jun Cakoni per furto in abitazione e ricettazione. Il ricorso è, altresì, proposto, contro l'ordinanza, pronunziata dalla Corte territoriale in pari data, con cui ha rigettato la richiesta dell'imputato di riunire il presente procedimento ad altro, pure a carico del medesimo. 2 Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dal suo difensore di fiducia lamenta violazione di legge e insufficienza della motivazione in ordine, in primo luogo, al «rigetto dell'istanza di riunione del presente procedimento con altro pendente ed avente n. 4035/2019 r.g.app.».

Secondo il ricorrente, l'ordinanza con cui la Corte territoriale ha respinto l'istanza di riunione sarebbe fallace perché non terrebbe conto di una serie di elementi - pure valutati nella sentenza impugnata per riconoscere la continuazione tra i reati sub iudice - che avrebbero dovuto indurre a disporre la riunione e non sarebbe stata indagata la connessione teleologica. In secondo luogo, il ricorso accenna al diniego della continuazione con i «reati oggetto del procedimento penale n. 4035/2019 rg. app.» 3. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, in quanto è diretto, sia pur formalmente contro la sentenza, contro il provvedimento che ha negato la riunione, che non è impugnabile.

Questa Corte ha, infatti, sancito il principio secondo cui il provvedimento con cui il giudice disponga la riunione di procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050; Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008 Ud. (dep. 18/11/2008 ) Rv. 241822 - 01, Montalto e altri).

In secondo luogo, il ricorso è manifestamente infondato quando contesta il mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui al procedimento 4035/19 rg. app., perché, per la stessa prospettazione del ricorrente che invoca la riunione, la relativa sentenza non è definitiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 fe