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Sentenza — n. 11670/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11670/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARSIC LAZAR nato il 29/01/1987 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39854/23 E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Lazar Arsic per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Regesto Legislator

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art. 69, comma 4 cod. pen, art. 707 cod. pen; Sentenza — n. 11670/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto il ricorrente non si avvede che l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e infraquinquennale è inibito dal divieto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen.

Parole chiave

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accertamento arbitrario dei fatti falsificazione dei pesi e delle misure infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi false dichiarazioni senza giuramento risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 69, comma 4 cod. pen
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto il ricorrente non si avvede che l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e infraquinquennale è inibito dal divieto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen.
art. 707 cod. pen
pen., in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARSIC LAZAR nato il 29/01/1987 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39854/23

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Lazar Arsic per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata ed intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto il ricorrente non si avvede che l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e infraquinquennale è inibito dal divieto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen.

4. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. 4.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-0.1). 4.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata giacché: - il termine di prescrizione della contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli decorre dalla data di rinvenimento degli attrezzi (03/11/2017); - ne consegue che, pur tenendo conto di 86 giorni di sospensione (dal 7 febbraio al 22 maggio 2022, per rinvio su richiesta del difensore dell'imputato), il termine di prescrizione è decorso il 28/01/2023, prima dela pronuncia della sentenza impugnata. 4.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

5. Da tanto discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.; la relativa pena, pari a giorni quindici di reclusione quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado), va, di conseguenza, eliminata. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'imputazione di cui al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il