Italian Supreme Court dismisses appeals for theft as specific grounds were missing and facts were irrelevant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by Riad Mohamed and Baati Charaf inadmissible. The court found the arguments specific to the co-defendant's sentencing and factual objections to the conditional suspension were insufficient because they lacked a direct critique of the appellate court's reasoning regarding the premeditated nature of the crime against an elderly victim. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they are specific or fail to establish a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, as the appellate judgment cannot ignore the grounds of the challenged act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIAD MOHAMED nato il 25/06/1992 BAATI CHARAF nato il 04/08/1994 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36460/2023 Rilevato che gli imputati Riad Mohamed e Baati Charaf ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato, furto commesso ai danni di una donna di novantanove anni;
Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell'interesse di Riad Mohamed - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'alt. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altres'i quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; in questo caso, il ricorrente oppone una serie di circostanze di fatto al giudizio svolto del tutto logicamente dalla Corte di merito, che ha valorizzato in malam partern le caratteristiche della condotta, preordinata, sia quanto alle concrete modalità attuative, che alla scelta del vulnerabile obiettivo;
Rilevato che il primo motivo del ricorso interposto nell'interesse di Baati Charaf (con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione della pena), il secondo motivo del ricorso (con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna), il terzo motivo di ricorso (con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento con messa alla prova) ed il quarto motivo del ricorso (con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 53 L. n. 689 del 24/11/1981) sono inammissibili per le ragioni che seguono;
Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente ha svolto tutte le argomentazioni al fine di evidenziare una presunta sperequazione con il coimputato — cui era stata applicata la stessa pena, con la medesima riduzione per la circostanze attenuanti, ritenute prevalenti, nonostante la recidiva — senza tuttavia concentrarsi sulla propria posizione e senza svolgere una critica specifica alla motivazione che la Corte di appello ha reso per giustificare la quantificazione della pena per le progressive riduzioni attuate (gravità del fatto e spregiudicatezza dimostrata nel colpire, in maniera preordinata, un'anziana donna).
Rilevato, in particolare, quanto al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, che la Corte di appello, a pag. 12, ha chiarito che le caratteristiche di preordinazione del fatto costituivano un ostacolo alla formulazione del giudizio positivo che è alla base del riconoscimento dei benefici anzidetti, temi con cui il ricorrente non si confronta, se non opponendovi argomentazioni di fatto, vale a dire l'evocazione di fattori positivi che la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare; Rilevato che la motivazione della Corte di appello sul diniego della messa alla prova è ineccepibile, donde il ricorso è manifestamente infondato, considerato che sono state valutate negativamente tutte le circostanze della condotta, che hanno portato i Giudici di appello a confermare il giudizio del Tribunale circa la prognosi negativa svolta ex art 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.;
Rilevato che il ricorso è aspecifico quando, a proposito della mancata sostituzione della pena, non coglie la seconda delle rationes decidendi della Corte di appello, quella legata alla gravità del fatto e alla personalità del prevenuto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d