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Ordinanza — n. 11666/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/07/1993 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34402/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Cavaliere ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod.pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento specializzante dell'interrogazione di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di Appello non è manifestamente illogica; in particolare, il ragionamento non è congetturale laddove la Corte di Appello ha evidenziato che le circostanze del controllo — l'imputato è stato trovato nascosto nella casa di un detenuto agli arresti domiciliari e poi ha condotto gli agenti al proprio domicilio, fingendo di non trovare il documento di identità occorrente per l'identificazione — inducono alla ragionevole conclusione che la sua condotta non fosse spontanea, ma rispondesse ad un'iniziativa degli operanti tesa a identificare il soggetto che si trovava insieme al detenuto pur senza alcuna autorizzazione sul punto.

Regesto Legislator

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art. 496 cod.pen; Ordinanza — n. 11666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.

Parole chiave

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inganno sull'identità esibizione di documenti d'identità identificazione credibile denuncia spontanea aiuto all'evasione di detenuti testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/07/1993 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34402/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Cavaliere ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod.pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento specializzante dell'interrogazione di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di Appello non è manifestamente illogica; in particolare, il ragionamento non è congetturale laddove la Corte di Appello ha evidenziato che le circostanze del controllo — l'imputato è stato trovato nascosto nella casa di un detenuto agli arresti domiciliari e poi ha condotto gli agenti al proprio domicilio, fingendo di non trovare il documento di identità occorrente per l'identificazione — inducono alla ragionevole conclusione che la sua condotta non fosse spontanea, ma rispondesse ad un'iniziativa degli operanti tesa a identificare il soggetto che si trovava insieme al detenuto pur senza alcuna autorizzazione sul punto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.