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Ordinanza — n. 11663/2024 — snpen Generato dall'IA

Public Prosecutor's appeal dismissed; court finds declaring summons null for untranslated notice is not abnormal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor appealed a Perugia court order declaring a summons and subsequent documents null due to the defendant's untranslated notice. The court rejected the appeal, ruling that such a declaration is not abnormal even if based on an error, as it falls within the preliminary judge's powers. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the measure does not cause procedural stagnation.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The court holds that declaring a summons null for lack of translation of the notice to a non-native speaker is not an abnormal measure, as it does not produce procedural stagnation and remains within the preliminary judge's authority.

Parole chiave

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nullity of summons untranslated notice abnormal measure procedural stagnation preliminary judge powers inadmissible appeal non-native speaker grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
art. 415 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021
Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015
Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIAnei confronti di: 030 JESSICA nato il 12/11/1988 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33975/2023 Rilevato che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Perugia, inserito nel verbale dell'udienza del 12.5.23 del processo a carico di Jessica Ojo, con cui è stata dichiarata la nullità derivata del decreto di citazione e la nullità originaria dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (per mancata traduzione nella lingua nota all'imputata) ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia denunzia l'abnormità del provvedimento - è manifestamente infondato perché la giurisprudenza più recente e preferibile di questa Corte ritiene che non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale (Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021,Rv. 282429;

Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015, Rv. 266339); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.