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Ordinanza — n. 11660/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged substantive elements of crimes rather than sentencing intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Fagotti's appeal inadmissible because it challenged the substantive elements of the charged crimes. The lower court had convicted Fagotti of illegal weapon possession, money laundering, and drug trafficking based on a plea agreement. The Court ruled that appeals against sentencing must strictly address the defendant's intent, legal qualification errors, or sentencing legality, excluding challenges to the existence of the criminal facts themselves.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to challenges regarding the defendant's intent, legal qualification errors, or sentencing legality, excluding attacks on the substantive elements of the crimes.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive elements sentencing intent legal qualification plea agreement criminal procedure Cassation appeal ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice di merito non abbia pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
art. 129 cod. proc. pen
Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice di merito non abbia pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGOTTI MARCELLO nato a TARANTO il 29/05/1984 avverso la sentenza del 06/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO1/n udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 6 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Marcello Fagotti la pena di tre anni di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione ai reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, ricettazione, detenzione illegale di sostanza stupefacente, formazione ed uso di atto falso, sostituzione di persona, resistenza a pubblico ufficiale; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Salvatore Maggio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta che il giudice di merito non abbia pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de