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Ordinanza — n. 11658/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11658/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11658/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EWAH EDIALE KINGSLEY nato il 17/02/1978 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da Kingsley Ediale Ewah perché meramente iterativa di altra già delibata con esito negativo; che il ricorrente, al riguardo, propone obiezioni — specificamente inerenti alla maggiore ampiezza della precedente richiesta ed alla diversità dei motivi addotti — che non supporta con la produzione dell'istanza originaria, sicché il ricorso si palesa, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza; che, peraltro, la legittimità della contestata pronuncia di inammissibilità non è intaccata dalla diversità dell'oggetto, attesa la maggiore ampiezza dell'istanza originaria, che, stando alla prospettazione del ricorrente, conteneva anche i reati indicati in quella più recente, né dalla non coincidenza delle giustificazioni addotte a suo sostegno, essendosi ormai formato il giudicato sulla questione, che non può più essere rimessa in discussione sulla sola base di un diverso apparato argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11658/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. presentata da Kingsley Ediale Ewah perché meramente iterativa di altra già delibata con esito negativo; che il ricorrente, al riguardo, propone obiezioni — specificamente inerenti alla maggiore ampiezza della precedente richiesta ed alla diversità dei motivi addotti — che non supporta con la produzione dell'istanza originaria, sicché il ricorso si palesa, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza; che, peraltro, la legittimità della contestata pronuncia di inammissibilità non è intaccata dalla diversità dell'oggetto, attesa la maggiore ampiezza dell'istanza originaria, che, stando alla prospettazione del ricorrente, conteneva anche i reati indicati in quella più recente, né dalla non coincidenza delle giustificazioni addotte a suo sostegno, essendosi ormai formato il giudicato sulla questione, che non può più essere rimessa in discussione sulla sola base di un diverso apparato argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della domanda di revisione modifica di misure cautelari impugnabilità della decisione di rinvio modificazione delle conclusioni motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EWAH EDIALE KINGSLEY nato il 17/02/1978 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da Kingsley Ediale Ewah perché meramente iterativa di altra già delibata con esito negativo; che il ricorrente, al riguardo, propone obiezioni — specificamente inerenti alla maggiore ampiezza della precedente richiesta ed alla diversità dei motivi addotti — che non supporta con la produzione dell'istanza originaria, sicché il ricorso si palesa, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza; che, peraltro, la legittimità della contestata pronuncia di inammissibilità non è intaccata dalla diversità dell'oggetto, attesa la maggiore ampiezza dell'istanza originaria, che, stando alla prospettazione del ricorrente, conteneva anche i reati indicati in quella più recente, né dalla non coincidenza delle giustificazioni addotte a suo sostegno, essendosi ormai formato il giudicato sulla questione, che non può più essere rimessa in discussione sulla sola base di un diverso apparato argomentativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso