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Ordinanza — n. 11656/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11656/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUMRANI MOUAD nato il 21/07/1998 avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con unico motivo, Mouad Oumranli lamenta che il giudice di pace, nell'affermare la sua penale responsabilità per essersi illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato, ha trascurato di considerare le giustificazioni da lui dedotte nel corso dell'esame; che la doglianza è irrimediabilmente generica, anche per carenza di autosufficienza, non essendo supportata dalle prescritte allegazioni in merito all'atto istruttorio che si assume essere stato pretermesso ed alla sussistenza delle condizioni per pervenire all'assoluzione dell'imputato ovvero all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto che, peraltro, non può essere invocato, per la prima volta (cfr. le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione), in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione), in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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eccezione di illegalità espatrio illegale insufficiente ritardo ingiustificato dell'azione penale impunità indennizzo per detenzione ingiustificata difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUMRANI MOUAD nato il 21/07/1998 avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con unico motivo, Mouad Oumranli lamenta che il giudice di pace, nell'affermare la sua penale responsabilità per essersi illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato, ha trascurato di considerare le giustificazioni da lui dedotte nel corso dell'esame; che la doglianza è irrimediabilmente generica, anche per carenza di autosufficienza, non essendo supportata dalle prescritte allegazioni in merito all'atto istruttorio che si assume essere stato pretermesso ed alla sussistenza delle condizioni per pervenire all'assoluzione dell'imputato ovvero all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto che, peraltro, non può essere invocato, per la prima volta (cfr. le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione), in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso