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Ordinanza — n. 11655/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's declaration of incompetence due to lack of admissibility under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order declaring incompetence and transferring files cannot be challenged via cassation. The appellant, Michelangelo D'Ausilio, sought review of the appellate court's decision to transfer jurisdiction to the supervision tribunal. The court ruled that such orders do not attribute jurisdiction and instead elevate conflicts under specific procedural articles, rendering them non-appealable at this level.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: Orders declaring incompetence and transferring files are inadmissible for cassation as they do not attribute jurisdiction but elevate conflicts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal declaration of incompetence transfer of files procedural jurisdiction cassation admissibility impugnabilità della decisione di rinvio impugnabilità di decisioni incidentali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 28 cod. proc. pen.
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 28 cod. proc. pen
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13094 del 01/02/2019, Giampà, Rv - 275773 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 24/09/1971 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla richiesta formulata da Michelangelo D'Ausilio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 13094 del 01/02/2019, Giampà, Rv - 275773 - 01); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso