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Ordinanza — n. 11654/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying a firearm, citing lack of new evidence and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a firearm. The appellate court had thoroughly examined evidence regarding the defendant's conduct, including his evasive behavior and the circumstances of the vehicle rental, finding no logical gaps in the prosecution's case. The cassation court rejected the new arguments raised for the first time, ruling that they failed to demonstrate any rational fractures or contradictions in the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the new grounds raised for the first time do not demonstrate rational fractures or contradictions in the final judgment and fail to justify a retrial.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds cassation rational fractures contradictions judgment procedural violation porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUOZZI LUIGI nato a FORMIA il 01/09/1976 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Luigi Tuozzi in ordine al porto in luogo pubblico di una pistola scacciacani, che egli ha lasciato, all'atto della riconsegna, a bordo di un'autovettura presa a noleggio; che la Corte di appello ha vagliato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, gli indizi raccolti a carico dell'imputato, connessi: all'accertata, perdurante disponibilità del veicolo tra il 29 gennaio ed il 6 febbraio 2019; alle peculiari circostanze in cui l'agenzia di noleggio e, quindi, la pubblica autorità vennero a conoscenza della presenza dell'oggetto in macchina, tali da accreditare l'impostazione accusatoria ed escludere, per contro, che esso possa esservi stato introdotto da terzi e, in particolare, dal soggetto che la noleggiò dopo Tuozzi; al comportamento tenuto dall'imputato, concretatosi, dapprima, nell'indicare, all'atto della sottoscrizione del contratto (cui, peraltro, non era allegata, come prescritto, copia del documento di identità del contraente), un errato recapito telefonico e, successivamente, nel replicare con tono evasivo ed infastidito alla richiesta di chiarimenti rivoltagli, telefonicamente, dall'interlocutore che lo stava informando del rinvenimento della scacciacani priva di tappo rosso; all'intervento di un soggetto rimasto non identificato che, F1 subito dopo la restituzione del mezzo, si presentò a nome del cliente (e, quindi, deve razionalmente inferirsi, di Tuozzi), per chiedere di poter prelevare la pistola, operazione che fu, però, preclusa dalla consegna, medio tempore, del veicolo ad altro utilizzatore; che i giudici di merito hanno replicato, in modo parimenti incensurabile in sede di legittimità, alle obiezioni difensive vedenti sulla titolarità, in capo all'imputato, di porto d'armi e delle pistole di ordinanza ed hanno spiegato che, tanto più in carenza di plausibili spiegazioni alternative, deve senz'altro confidarsi nella sincerità degli altri soggetti coinvolti (il noleggiatore Ciro Ruggiero, il cliente Daniele Iannone) ed escludersi, sotto altro, concorrente aspetto, che l'oggetto si trovasse sul veicolo prima ancora che esso entrasse nella disponibilità dell'imputato; che, a fronte di siffatto, cristallino percorso argomentativo, il ricorrente si limita a riproporre gli argomenti disattesi dalla Corte di appello e che, in quanto frutto di un differente approccio alle emergenze istruttorie, si palesano del tutto inidonei ad evidenziare la presenza, nella decisione impugnata, di fratture razionali o profili di contraddittorietà;che le censure relative alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131- bis cod. pen. ed alla lieve entità del fatto sono precluse perché proposte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione; che quelle concernenti la commisurazione della pena sono manifestamente infondate, atteso, da un canto, che la Corte di appello ha debitamente chiarito che l'entità della sanzione stabilita dal primo giudice (in misura, peraltro, inferiore alla media edittale) appare adeguata rispetto alla concreta gravità del fatto oggetto di addebito ed alla spregiudicatezza dimostrata da Tuozzi e, dall'altro, che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del