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Ordinanza — n. 11653/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11653/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11653/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANTONIO nato a LANCIANO il 26/01/1971 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che l'esclusione, da parte del giudice della continuazione, tra i reati indicati ai nn.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11653/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANTONIO nato a LANCIANO il 26/01/1971 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che l'esclusione, da parte del giudice della continuazione, tra i reati indicati ai nn.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale procedimento in contumacia addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANTONIO nato a LANCIANO il 26/01/1971 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che l'esclusione, da parte del giudice della continuazione, tra i reati indicati ai nn.

2) e 3) del provvedimento impugnato preclude che, in sede esecutiva, i medesimi reati possano essere sussunti all'interno di un più ampio disegno criminoso, comprendente anche altri illeciti, atteso che, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 - 01; Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401 - 01), l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi; che la residua doglianza è incentrata sul fallace postulato dell'essere stati i reati per i quali la continuazione è stata riconosciuta accertati all'esito di procedimenti svoltisi nelle forma del rito abbreviato, laddove, invece, la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo con la sentenza del 3 ottobre 2006 è stata applicata su richiesta delle parti, sicché privo di pertinenza è il richiamo ad indirizzo ermeneutico formatosi in relazione a diversa fattispecie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci