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Ordinanza — n. 11648/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it violates statutory limits on cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the substantive elements of the crimes rather than the expression of the defendant's will. The appellant argued the trial court lacked motivation regarding the charges, but the prosecution contended that such arguments fall outside permissible cassation grounds. The court ruled that appeals against sentencing must strictly address the defendant's intent, the agreement's validity, legal qualification, or the legality of the penalty, excluding challenges to the existence of crime elements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to grounds concerning the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges to the existence of crime elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds lack of motivation sentencing judgment criminal procedure code violazioni della legge sulle armi recidiva nell'infrazione contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Mario Prato, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli addebiti ed alla loro riconducibilità alla sua persona; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIARI FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 25/10/1946 avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di CROTONE UtG-aln,dso-ail~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Crotone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Francesco Masciari la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 2.300 euro di multa in relazione ai reati di detenzione di armi clandestine, parti di arma comune da sparo e di munizioni e di ricettazione; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Mario Prato, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli addebiti ed alla loro riconducibilità alla sua persona; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così