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Ordinanza — n. 11647/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to be signed by a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally presented by the convicted defendant without a registered defense lawyer's signature. The court noted that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure strictly require such appeals to be signed by a qualified attorney under penalty of inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense lawyer signature requirement Code of Criminal Procedure personal presentation of appeal procedural penalty fine difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NININO FEDERICO nato a CORMONS il 24/03/1983 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA,Oate-ew3.459=alie-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1