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Ordinanza — n. 11645/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11645/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEGAB MOHAMMED ALY KAMEL ALY nato il 06/01/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno, da un canto, convenientemente illustrato (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni sottese all'apprezzamento della piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno vagliato tenendo conto anche delle imprecisioni e dei profili di incostanza, che hanno ritenuto inidonei ad inficiare la complessiva credibilità del narrato, attestata anche dalle conferme acquisite ad extemo e dalla parallela implausibilità della versione offerta dall'odierno ricorrente e dal correo; che il percorso argomentativo sotteso alla condanna dell'odierno ricorrente perviene alla dimostrazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli in termini di certezza e senza che residuino zone d'ombra o perplessità tali da precludere l'applicazione del canone di giudizio consacrato nella formula dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»; che ineccepibile, perché supportata da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, è la formulazione di un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale dell'imputato, e l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, che il ricorrente contesta in chiave di mera — ed in questa sede irrilevante — controargomentazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni sottese all'apprezzamento della piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno vagliato tenendo conto anche delle imprecisioni e dei profili di incostanza, che hanno ritenuto inidonei ad inficiare la complessiva credibilità del narrato, attestata anche dalle conferme acquisite ad extemo e dalla parallela implausibilità della versione offerta dall'odierno ricorrente e dal correo; che il percorso argomentativo sotteso alla condanna dell'odierno ricorrente perviene alla dimostrazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli in termini di certezza e senza che residuino zone d'ombra o perplessità tali da precludere l'applicazione del canone di giudizio consacrato nella formula dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»; che ineccepibile, perché supportata da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, è la formulazione di un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale dell'imputato, e l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, che il ricorrente contesta in chiave di mera — ed in questa sede irrilevante — controargomentazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena mancata prova di parzialità pluralità di motivazioni principio del ne bis in idem errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEGAB MOHAMMED ALY KAMEL ALY nato il 06/01/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno, da un canto, convenientemente illustrato (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata) le ragioni sottese all'apprezzamento della piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni hanno vagliato tenendo conto anche delle imprecisioni e dei profili di incostanza, che hanno ritenuto inidonei ad inficiare la complessiva credibilità del narrato, attestata anche dalle conferme acquisite ad extemo e dalla parallela implausibilità della versione offerta dall'odierno ricorrente e dal correo; che il percorso argomentativo sotteso alla condanna dell'odierno ricorrente perviene alla dimostrazione della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli in termini di certezza e senza che residuino zone d'ombra o perplessità tali da precludere l'applicazione del canone di giudizio consacrato nella formula dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»; che ineccepibile, perché supportata da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, è la formulazione di un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, concesse per il buon comportamento processuale dell'imputato, e l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, che il ricorrente contesta in chiave di mera — ed in questa sede irrilevante — controargomentazione; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così