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Ordinanza — n. 11643/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11643/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI il 18/05/1979 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Giacomo De Gennaro in ordine alla contestata violazione delle prescrizioni connesse alla sottoposizione a misura di prevenzione personale, che il ricorrente contesta in termini di assoluta ed insuperabile genericità; che, quanto alla misura della pena, il Tribunale, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, preso le mosse dal minimo edittale di un anno di reclusione ed applicato, per la recidiva specifica ed infraquinquennale (cfr. la sentenza di primo grado, foglio 3), l'aumento previsto dall'art. 99, terzo comma, cod. pen. nella misura fissa della metà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la sentenza di primo grado, foglio 3), l'aumento previsto dall'art. 99, terzo comma, cod. pen. nella misura fissa della metà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzioni penali risarcimento per errore giudiziario riesame dell'entità pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI il 18/05/1979 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Giacomo De Gennaro in ordine alla contestata violazione delle prescrizioni connesse alla sottoposizione a misura di prevenzione personale, che il ricorrente contesta in termini di assoluta ed insuperabile genericità; che, quanto alla misura della pena, il Tribunale, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, preso le mosse dal minimo edittale di un anno di reclusione ed applicato, per la recidiva specifica ed infraquinquennale (cfr. la sentenza di primo grado, foglio 3), l'aumento previsto dall'art. 99, terzo comma, cod. pen. nella misura fissa della metà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i