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Ordinanza — n. 11642/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11642/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILILOTTI GUIDO nato a FOGGIA il 10/10/1948 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni che li hanno condotti a ritenere — agli esclusivi fini della responsabilità civile, essendo già maturata, all'atto della decisione di secondo grado, la prescrizione del reato oggetto di addebito — la colposità del contegno di Guido Mililotti il quale, progettista e direttore delle opere architettoniche, omise, al pari del coimputato Gianni Bartalucci, di rilevare la difformità dell'area rispetto a quanto da lui stesso previsto nel progetto (nel quale si chiariva che non sarebbero state realizzate opere di sbancamento, ma solo il parziale livellamento della scarpata esistente e la costruzione di un muro di contenimento di modestissima altezza) e, specificamente, della realizzazione di un fronte di scavo che non poteva essere ritenuto «stabile», ciò che avrebbe imposto l'adozione delle precauzioni necessarie, nel senso sia dell'approfondimento delle valutazioni che della costruzione di idonee opere di sostegno; che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente frappone obiezioni di natura meramente confutativa, vedenti, in sostanza, sul postulato (espressamente smentito, con convincenti argomentazioni, dalla Corte di appello) dell'esecuzione delle opere che hanno cagionato il crollo in epoca asseritamente precedente all'assunzione, da parte dell'imputato, della direzione C'e dei lavori architettonici, oltre che sulla concorrente responsabilità del geologo Irsara, che, per di più, si imperniano su evidenze istruttorie (la deposizione del teste Marconi) che non risultano allegate al ricorso, onde pertinente si palesa, sul punto, il rìchìamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema dì ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11642/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità del responsabile di progetto vizio di costruzione responsabilità per caso fortuito studio d'ingegneria civile sussidio per la costruzione responsabilità parziale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILILOTTI GUIDO nato a FOGGIA il 10/10/1948 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni che li hanno condotti a ritenere — agli esclusivi fini della responsabilità civile, essendo già maturata, all'atto della decisione di secondo grado, la prescrizione del reato oggetto di addebito — la colposità del contegno di Guido Mililotti il quale, progettista e direttore delle opere architettoniche, omise, al pari del coimputato Gianni Bartalucci, di rilevare la difformità dell'area rispetto a quanto da lui stesso previsto nel progetto (nel quale si chiariva che non sarebbero state realizzate opere di sbancamento, ma solo il parziale livellamento della scarpata esistente e la costruzione di un muro di contenimento di modestissima altezza) e, specificamente, della realizzazione di un fronte di scavo che non poteva essere ritenuto «stabile», ciò che avrebbe imposto l'adozione delle precauzioni necessarie, nel senso sia dell'approfondimento delle valutazioni che della costruzione di idonee opere di sostegno; che, a fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente frappone obiezioni di natura meramente confutativa, vedenti, in sostanza, sul postulato (espressamente smentito, con convincenti argomentazioni, dalla Corte di appello) dell'esecuzione delle opere che hanno cagionato il crollo in epoca asseritamente precedente all'assunzione, da parte dell'imputato, della direzione C'e dei lavori architettonici, oltre che sulla concorrente responsabilità del geologo Irsara, che, per di più, si imperniano su evidenze istruttorie (la deposizione del teste Marconi) che non risultano allegate al ricorso, onde pertinente si palesa, sul punto, il rìchìamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema dì ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamottì, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.