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Ordinanza — n. 11640/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11640/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 24/03/1981 ALVARO NICOLA nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/06/1982 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Domenico e Nicola Alvaro in ordine al porto in luogo pubblico di due coltelli, entrambi con lama della lunghezza di cm 6, rilevando, tra l'altro, che gli imputati hanno omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Parole chiave

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porto abusivo di armi oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi imbarcazioni da diporto reati violenti pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
256007 - 01); considerato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito ha enunciato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO DOMENICO nato a PALMI il 24/03/1981 ALVARO NICOLA nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/06/1982 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Domenico e Nicola Alvaro in ordine al porto in luogo pubblico di due coltelli, entrambi con lama della lunghezza di cm 6, rilevando, tra l'altro, che gli imputati hanno omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); considerato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito ha enunciato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse, per Nicola Alvaro, alle modalità, di tempo e luogo, oggettivamente rischiose della condotta accertata (in tal senso deponendo il contesto urbano del porto, avvenuto nel centro abitato di Maria di Gioiosa .lonica ed all'interno di un pubblico esercizio) e, per Domenico Alvaro, al suo connotato di abitualità; che i ricorrenti, per contro, svolgono contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formulano obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am