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Ordinanza — n. 11637/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for habitual violation of livestock exclusion orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to renew the trial proceedings. The appellant, Salvatore Rodia, argued against the confirmation of his criminal liability for failing to prevent animals from entering prohibited areas, despite numerous prior convictions for similar offenses. The court ruled that the habitual nature of his behavior and his criminal record justified the refusal to apply the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 58 l. 689/1981: The court may reject the exclusion of punishability for habitual violation of administrative orders when the defendant's criminal record and specific circumstances demonstrate a refractory attitude toward legal compliance.

Parole chiave

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habitual violation exclusion of punishability administrative orders criminal record inadmissible appeal livestock exclusion refractory attitude saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 58 l. 689/1981
Art. 133 c.p.
689 — dei canoni previsti dall'art. 133 cod.
art. 131- bis cod. pen
art. 133 cod. pen
689 — dei canoni previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODIA SALVATORE nato a SERINO il 16/03/1967 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese, da un canto, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avuto riguardo al completo e definitivo accertamento dell'inosservanza, da parte di Salvatore Rodia, del provvedimento che egli imponeva di allontanare la sua mandria dal territorio comunale di Santo Stefano del Sole, e, dall'altro, alla conferma della sua penale responsabilità a titolo, quantomeno, di colpa, per non avere adottato gli opportuni accorgimenti funzionali ad evitare che gli animali si portassero nell'area loro inibita; che ineccepibile si palesa, del pari, il rigetto del motivo di appello vertente sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., giustificato dall'abitualità del comportamento tenuto da Rodia, gravato da numerose condanne per inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità, abbandono o introduzione di animali su fondo altrui, pascolo abusivo, furto; che, infine, il rigetto della doglianza relativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva è stato frutto di insindacabile valutazione — eseguita in attuazione della previsione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 — dei canoni previsti dall'art. 133 cod. pen. e, precipuamente, della combinata considerazione del vissuto criminale dell'imputato e delle concrete connotazioni della vicenda oggetto di addebito, che concorrono ad attestarne la refrattarietà al rispetto delle regole; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos