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Ordinanza — n. 11636/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as revocation of probation is mandatory following Tribunal of Surveillance rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the revocation of the probation order was mandatory following the Tribunal of Surveillance's rejection of the alternative measure request. The appellant argued for alternative measures, but the court noted that the Tribunal's decision was final and irrevocable, triggering the automatic execution of the prison sentence. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments ignored these procedural developments and statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 8, cod. proc. pen.; When the Tribunal of Surveillance rejects a request for alternative measures, the revocation of probation is mandatory, rendering any subsequent appeal regarding the execution of the prison sentence inadmissible.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance alternative measures probation revocation mandatory execution procedural inadmissibility errore di trasmissione tardivo pagamento delle spese difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 8, cod. proc. pen.
2024) è discesa, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod.

Giurisprudenza citata

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Cassazione Sez. 7, n. 3244 del 12/10/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI LORENZO nato a TAORMINA il 02/04/2001 avverso l'ordinanza del 09/08/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che dal rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di Oliveri di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione (con provvedimento, peraltro, reso irrevocabile dalla Corte di cassazione con ordinanza Sez. 7, n. 3244 del 12/10/2023, dep. 2024) è discesa, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., la revoca, obbligatoria, della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero; che il ricorrente, con unico motivo, svolge considerazioni che non tengono conto degli sviluppi del procedimento e dell'ineluttabilità della contestata revoca, cui è conseguita, in ossequio ad espressa previsione normativa, l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in relazione alla pena detentiva definitiva di tre anni di reclusione, applicata ad Oliveri, su sua richiesta, con sentenza del 22 giugno 2022; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso