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Ordinanza — n. 11634/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as nullity from absent trial must be raised via rescission, not execution incident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a trial held in his absence through an execution incident rather than a rescission of the judgment. The appellant argued the notification of the citation was null, but the court noted that such absolute nullities arising from absence must be raised via rescission under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the execution incident as an improper vehicle for this specific defect and ordered the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Absolute nullities deriving from a trial held in the absence of the accused or their defender cannot be raised via an execution incident due to the intervening res judicata, but must be asserted through a request for rescission of the judgment.

Parole chiave

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execution incident rescission of judgment trial in absence absolute nullity res judicata criminal procedure inadmissible appeal errore di trasmissione

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
280931 - 01); che — è stato, d'altro canto, precisato nella medesima occasione — «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI HAFEDH nato il 24/03/1986 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che, nel caso di specie, essendosi proceduto in assenza, è stata dedotta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ovvero un vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento impugnatorio della rescissione del giudicato; che in questo senso depone, invero, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo consesso maggiormente rappresentativo, ha chiarito che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); che — è stato, d'altro canto, precisato nella medesima occasione — «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così