Court dismisses appeal claiming lack of fault for failing to report inherited firearms due to ignorance of legal duty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Anna Russo's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Russo argued she lacked fault because she was unaware of the obligation to report the inherited firearms, which had not moved from their original location. The court rejected this, citing the principle that ignorance of the law excuses no one and affirming that the legal duty to report persists upon inheritance regardless of the previous owner's death.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773; ignorance of the law does not excuse the failure to report inherited firearms, establishing that the duty to notify authorities remains upon the heir regardless of the original owner's death.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANNA nata a AFRAGOLA il 23/10/1959 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con unico motivo, Anna Russo segnala, da un canto, che la condotta che le è stata ascritta, costituita dall'omessa denuncia della detenzione di una carabina, un fucile ed una pistola, già appartenuti al marito — defunto, all'atto dell'accertamento, da sette mesi — ed a lei pervenute per successione, è priva di offensività, posto che le armi non sono state spostate dal luogo indicato nella denuncia regolarmente presentata da precedente titolare, e, dall'altro, di avere agito in difetto di dolo, essendo rimasta ella ignara dell'obbligo di presentare nuova denuncia; che la censura è manifestamente infondata, atteso: - che la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, ha da tempo chiarito che «In caso di morte del soggetto che ha proceduto alla denuncia del possesso di un'arma alla competente autorità, incombe alla persona, cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma, l'obbligo di ripetere eguale denuncia, in quanto l'art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell'autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute» (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Perfetto, Rv. 263776 - 01;
Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193 - 01; Sez. 1, n. 680 del 30/11/1995, dep. 1996, Sferza, Rv. 203794 - 01), onde tangibile appare la lesione, da parte dell'imputata, del bene tutelato; - che, incontestata la consapevolezza, in capo alla Russo, della presenza delle armi all'interno dell'abitazione, la sussistenza del prescritto requisito psicologico deve essere ribadita in forza del principio ignorantia legis non excusat; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos