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Ordinanza — n. 11629/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding procedural start date for substitute penalty request under transitional law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the thirty-day deadline for requesting a substitute penalty begins from the sentence's finality, not the execution order notification. The appellant argued for a different start date based on transitional provisions, but the court found no legal sacrifice in applying the established rule. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.: The transitional provision explicitly sets the thirty-day deadline for requesting a substitute penalty to commence from the irrevocability of the conviction sentence, rejecting arguments that it should start from the notification of the execution order.

Parole chiave

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substitute penalty request transitional provisions procedural deadline irrevocability of sentence inadmissible appeal criminal execution Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHDAR MOHAMMED nato il 15/12/1983 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 95 d.lgs.
Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHDAR MOHAMMED nato il 15/12/1983 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede, in via transitoria, che il termine di trenta giorni, entro il quale il condannato può, nella sussistenza delle condizioni di legge, rivolgere al giudice dell'esecuzione istanza finalizzata all'applicazione di una pena sostitutiva, decorre, per espressa ed univoca previsione normativa, dall'irrevocabilità della sentenza, anziché, come sostenuto dal ricorrente, dalla notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; che il disposto di legge non determina, sotto questo aspetto, alcun sacrificio alle prerogative del condannato, il quale, essendo stato ritualmente informato della fissazione dell'udienza al cui esito la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, ha potuto, quindi, verificare senza difficoltà alcuna l'avvio della decorrenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto proporre la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, che egli ha, invece, presentato tardivamente; che, palese, dal punto di vista considerato, la diversità della disciplina evocata dal ricorrente rispetto a quella prevista — in forma stabile e non transitoria — dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per il caso di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, che stabilisce che il termine per la proposizione di istanza finalizzata all'ammissione a misura alternativa alla detenzione decorra dalla notifica del provvedimento di sospensione, prive di pregio appaiono le considerazioni svolta dal ricorrente in tema di assimilabilità dei differenti meccanismi procedurali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos