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Ordinanza — n. 11628/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding early release, ruling prior crimes do not invalidate prior good conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the denial of early release. The prisoner argued that the lower court erred by considering future crimes committed after the evaluation period when assessing past good behavior. The court ruled that the lower tribunal correctly evaluated the prisoner's conduct within the specific timeframe and that future offenses do not retroactively negate the commitment shown during the reviewed semesters.

Regesto Legislator

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975; Art. 103 reg. esec. ord. pen.: The court must evaluate the prisoner's external conduct and commitment to the reeducation process during the specific semester, without requiring a diagnosis of completed resocialization or allowing future crimes to invalidate past demonstrated adherence.

Parole chiave

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early release reeducation process prisoner conduct evaluation semesters future crimes impact inadmissible appeal penitentiary treatment assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n.
Art. 103 reg. esec. ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati
pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv.
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri
214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi
263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAU DATO MICHELANGELO nato a PISTOIA il 29/04/1973 avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con riferimento ai sei semestri indicati nel provvedimento impugnato — dalla commissione, da parte di Laudato, nel periodo interessato dall'istanza e, quindi, in epoca successiva, di gravi reati (atti persecutori, consumato mentre egli era in regime di arresti domiciliari, e rapina aggravata e simulazione di reato, posteriori di poco più di un anno rispetto alla conclusione dell'ultimo semestre per cui è stata chiesta la liberazione anticipata), espressivi, con ogni evidenza, del radicale fallimento dell'azione rieducativa; che, a fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, Laudato frappone, con l'unico motivo di ricorso, considerazioni che — in quanto vertenti sulle attestazioni relative al buon comportamento da lui tenuto in costanza di detenzione e sulla mera facoltatività dell'estensione del rigetto della richiesta di liberazione anticipata a semestri precedenti rispetto ai comportamenti sintomatici di omessa partecipazione all'opera di rieducazione — non valgono in alcun modo a metterne in dubbio la piena legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — in ragione della manifesta infondatezza dell'unico motivo — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C