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Ordinanza — n. 11625/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with mandatory defense counsel signature requirement under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the convicted defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant argued for personal presentation, but the court strictly applied the mandatory signature rules found in Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by registered defense counsel; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement Code of Criminal Procedure procedural violation penalty mandatory attorney representation diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATAOUI AHMED nato il 09/06/1984 avverso l'ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avidso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/1