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Ordinanza — n. 11624/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to lack of specific allegations regarding the revocation of therapeutic release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific allegations supporting her claim that the lower court's reasoning was generic. The applicant challenged the revocation of her therapeutic release based on drug introduction, arguing the tribunal's assessment was insufficiently detailed. The Court ruled that without concrete counter-arguments, the appeal was manifestly unfounded and procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975; Art. 103 reg. esec. ord. pen.: The appeal is inadmissible if the applicant fails to substantiate objections with specific allegations, as the court must evaluate concrete external conduct rather than presuming a lack of reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal therapeutic release revocation drug introduction offense specific allegations requirement autonomy of the appeal traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n.
Art. 103 reg. esec. ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati
pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv.
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri
214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAU VALENTINA natga MONZA il 03/10/1987 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento — con esclusivo riferimento al semestre indicato nel provvedimento impugnato — dall'introduzione, da parte della Frau, di sostanza stupefacente all'interno della comunità nella quale ella stava scontando la pena in regime di affidamento terapeutico-riabilitativo, condotta che le è valsa la revoca, con effetto retroattivo, della misura alternativa alla detenzione; che il provvedimento impugnato appare completo e congruamente motivato con riferimento sia alla composizione del semestre — dal quale è stato correttamente escluso il periodo trascorso dalla Frau in comunità, non computabile ai fini dell'espiazione della pena in virtù della decorrenza ex tunc dell'ordinanza di revoca — sia alla sussistenza ed alla portata della condotta trasgressiva, che la ricorrente contesta in termini di insuperabile genericità e senza accompagnare l'obiezione, come avrebbe dovuto in forza del principio di autosufficienza del ricorso, con pertinenti allegazioni; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — in ragione della manifesta infondatezza dell'unico motivo — la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca