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Ordinanza — n. 11537/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11537/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con la quale Michele Fontana chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificate con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 ( 1. Corte appello Napoli del 10/10/2013;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11537/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali riduzione della pena formazione di una pena complessiva gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con la quale Michele Fontana chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificate con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 ( 1.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza con la quale Michele Fontana chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificate con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 ( 1. Corte appello Napoli del 10/10/2013;

2. Corte appello Napoli del 06/11.2014;

3. Corte appello Napoli del 29/06/2016) e la sentenza (n.

4) emessa dalla Corte appello di Napoli il 20/02/2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite. Il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art.187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza sub 4. della Corte appello Napoli del 20/02/2019, irr. il 18/02/2021, pari ad anni 8 di reclusione. Nella determinazione delle pene in aumento, il G.E. ha mantenuto l'entità delle pene in aumento di cui al precedente provvedimento, del 10/12/2019 (che aveva unificato in executivis i reati di cui alle sentenze corte appello Napoli del 06/11/2014, irr. 24/12/2914, e corte appello Napoli del 10/10/2013, irr. 25/02/2014) già stabilite in anni 3 mesi 4 di reclusione ed 800 di multa, limitandosi a rideterminare in egual misura l'aumento per la continuazione per il reato giudicato con sentenza Corte appello Napoli 29/06/2016 irr. 08/11/2017. L'operato del Giudice dell'esecuzione risulta pertanto del tutto corretto.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il C nsigliere estensore Il Pr