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Ordinanza — n. 11535/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11535/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Njie Sanna. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11535/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Njie Sanna. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale ritiro della querela penale ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Njie Sanna.
art. 129 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE SANNA nato il 12/09/2000 avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Njie Sanna.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 20