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Ordinanza — n. 11534/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11534/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, avanzate da Giuseppe Barraco. Avverso tale ordinanza Giuseppe Barraco ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato adeguatamente considerata la relazione positiva dell'UEPE, nonché la circostanza che il Barraco avesse un'attività lavorativa in corso, che stava consentendo allo stesso di mantenersi economicamente unitamente alla propria famiglia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11534/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza Giuseppe Barraco ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato adeguatamente considerata la relazione positiva dell'UEPE, nonché la circostanza che il Barraco avesse un'attività lavorativa in corso, che stava consentendo allo stesso di mantenersi economicamente unitamente alla propria famiglia.

Parole chiave

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allontanamento rischio di soggiorno illegale legittimità della carcerazione preventiva permesso di famiglia rimpatrio in sicurezza prova del rischio persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a ERICE il 02/09/1976 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, avanzate da Giuseppe Barraco.

2. Avverso tale ordinanza Giuseppe Barraco ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato adeguatamente considerata la relazione positiva dell'UEPE, nonché la circostanza che il Barraco avesse un'attività lavorativa in corso, che stava consentendo allo stesso di mantenersi economicamente unitamente alla propria famiglia.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità del Barraco; si evidenziano in particolare i numerosi precedenti penali, e la pendenza di altri procedimenti penali per fatti commessi fino ad epoca molto recente. Il Tribunale ha inoltre evidenziato come non risulti avviata alcuna forma di rivisitazione critica e che il condannato risulta portatore di pericolosità sociale non compatibile con l'accesso all'ampia misura richiesta. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre