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Ordinanza — n. 11533/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11533/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMMARDO ALDO nato a SALA CONSILINA il 28/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Aldo Lammardo, per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza emessa in data 03/05/2023 dalla V sezione penale di questa Corte, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 giugno 2022, che, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta al Lammardo per il reato di cui agli artt. 216, 223 L. Fall., in anni 3 di reclusione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11533/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis avverso la sentenza emessa in data 03/05/2023 dalla V sezione penale di questa Corte, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 giugno 2022, che, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta al Lammardo per il reato di cui agli artt. 216, 223 L. Fall., in anni 3 di reclusione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro allegazioni insufficientemente motivate eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo domanda d'asilo tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen
Il ricorso è infatti pervenuto alla Cancelleria di questa Corte oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la Cancelleria della Corte di appello di Torino non era, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., luogo abilitato a ricevere l'atto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMMARDO ALDO nato a SALA CONSILINA il 28/05/1955 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Aldo Lammardo, per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso la sentenza emessa in data 03/05/2023 dalla V sezione penale di questa Corte, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 8 giugno 2022, che, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta al Lammardo per il reato di cui agli artt. 216, 223 L. Fall., in anni 3 di reclusione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Il ricorso è infatti pervenuto alla Cancelleria di questa Corte oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la Cancelleria della Corte di appello di Torino non era, ai sensi dell'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., luogo abilitato a ricevere l'atto di impugnazione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid