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Ordinanza — n. 11531/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11531/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha ritenuto Carmelo Merlina responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si duole della dosimetria sanzionatoria e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art.131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si duole della dosimetria sanzionatoria e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art.131 bis cod. pen.

Parole chiave

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nozione di molestie abuso di impianti di telecomunicazioni uso del telefono cellulare alla guida risarcimento per atto illecito accuse di abuso multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha ritenuto Carmelo Merlina responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINA CARMELO nato a MILAZZO il 15/05/1977 avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha ritenuto Carmelo Merlina responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si duole della dosimetria sanzionatoria e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art.131 bis cod. pen.

3. La parte civile ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed ha depositato nota spese.

4. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 4.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, alla luce sia di quanto dichiarato dalla persona offesa e dell'esame delle trascrizioni dei messaggi, sia in relazione all'accertamento, svolto dall'Isp.

Lanza, in merito alla riconducibilità all'imputato dell'utenza mobile da cui venivano inviati i messaggi molesti. 4.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendosi il ricorrente limitato ad enunciare i motivi senza ulteriormente argomentare alcunchè a sostegno.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Merlina va, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere est