Ordinanza — n. 11528/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBBOUCHE ABDELFATEH nato il 30/01/1986 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato che Abdelfateh Kebbouche ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione del regime del reato continuato, riconoscendo la sussistenza di identità del medesimo disegno criminoso tra due gruppi di sentenze (n.1 , 2 e 3 da un lato e n. 4,5,6 dall'altro) ed ha respinto nel resto. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11528/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4,5,6 dall'altro) ed ha respinto nel resto. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBBOUCHE ABDELFATEH nato il 30/01/1986 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Abdelfateh Kebbouche ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di applicazione del regime del reato continuato, riconoscendo la sussistenza di identità del medesimo disegno criminoso tra due gruppi di sentenze (n.1 , 2 e 3 da un lato e n. 4,5,6 dall'altro) ed ha respinto nel resto. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra tutti i fatti di cui alle sette sentenze oggetto dell'istanza, attese le fratture cronologiche esistenti tra i due gruppi di sentenze indicati tra loro e con l'ultima oggetto dell'istanza. Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il onsigliere estensore Il Presi