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Ordinanza — n. 11527/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11527/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA FRANCESCO PAOLO nato a PARTANNA il 12/04/1970 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Considerato che Francesco Paolo Mistretta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; preso atto che "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante i due precedenti penali specifici, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 58 legge n. 689/1981, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11527/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; preso atto che "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante i due precedenti penali specifici, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena remissione della pena pena complementare pene condizionali assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 58 legge n. 689/1981
4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
art. 133 cod. pen
689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA FRANCESCO PAOLO nato a PARTANNA il 12/04/1970 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Francesco Paolo Mistretta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; preso atto che "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante i due precedenti penali specifici, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P